Statuto

STATUTO

ART. 1*

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita una Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE ICWA” (Italian Children’s Writers Association).

L’Associazione ha sede in Formia (LT) in via Madonna di Ponza, 8.

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2*

OGGETTO SOCIALE

L’Associazione è apolitica e non ha fine di lucro.

Essa si organizza strutturalmente come circolo privato e ha per scopi quelli di favorire lo sviluppo delle attività di promozione della lettura e della letteratura per bambini e bambine, ragazze e ragazzi attraverso la diffusione e l’esercizio di attività culturali.

Nel conseguire le finalità verso i propri associati, l’associazione potrà mettere in atto nei loro confronti tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di bevande e alimenti, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla prestazione alla quale danno diritto. L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’associazione, al fine di migliorare lo svolgimento delle attività istituzionali.

Potrà aderire ad un’associazione culturale nazionale o internazionale riconosciuta, impegnandosi a rispettare e ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della stessa.

ART. 3*

PROGETTI SPECIALI

L’Associazione, da sola o in collaborazione con altri enti pubblici o privati (anche attraverso la partecipazione ad appositi bandi), può organizzare, gestire e condurre manifestazioni, azioni coordinate, eventi e percorsi di tipo sociale, educativo e culturale, dedicati alla promozione, alla diffusione e alla tutela della lettura e dei diritti dell’infanzia.  Tali e altri progetti speciali devono risultare in linea con la Carta dei Valori e con il presente Statuto.

ART. 4*

SOCI

Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono nella “Carta dei valori” di cui ICWA si è dotata. 

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. b) Soci ordinari: coloro che hanno pubblicato negli ultimi anni almeno tre libri per il settore di riferimento di ICWA con editori di portata nazionale e distribuzione nazionale. I soci ordinari hanno diritto di voto in occasione delle assemblee.
  2. c) Soci sostenitori: coloro che non rispondono ai requisiti di socio ordinario ma hanno all’attivo già le prime pubblicazioni (ICWA non sostiene e non conteggia le opere in autopubblicazione né l’editoria a pagamento) e coloro che sostengono e perseguono interessi e scopi statutari per passione o lavoro. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in occasione delle assemblee.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo accolgono ed esaminano le domande di iscrizione all’Associazione, riconoscendo lo status di socio ordinario o sostenitore. Il Presidente e il Consiglio si riservano di compiere altre valutazioni sulla base del curriculum o della rilevanza delle pubblicazioni (premi, traduzioni all’estero, eccetera) anche se in numero minore di tre. Per gli autori di e-book e app illustrate, il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso. 

La qualifica di socio ordinario o sostenitore si acquisisce mediante il pagamento della rispettiva quota annuale di iscrizione, il cui importo è fissato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Tramite la quota associativa, si ha diritto ai servizi offerti e messi a disposizione da ICWA, secondo le modalità stabilite dagli organi statutari.

  1. d) Soci onorari: coloro che il Consiglio Direttivo e il Presidente identificano come persone di estremo interesse nel panorama della letteratura di settore per la loro produzione ed esperienza, e per la ricchezza di carriera editoriale. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. La loro qualifica è di durata illimitata. I soci onorari hanno diritto di voto in occasione delle assemblee.

La qualità di socio non è trasmissibile mediante trasferimento della quota associativa.

ART. 5*

DECADENZA DEI SOCI

Il socio decade automaticamente, perdendo con ciò anche il diritto di partecipare all’Assemblea, se non rinnova l’iscrizione entro il termine stabilito, versando la quota annuale a esso spettante. 

La qualifica di socio può venir meno, altresì, per i seguenti motivi:

– non ottemperanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;

– per delibera di esclusione del Presidente e del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto, per avere compiuto azioni contrarie alla Carta dei Valori di cui ICWA si è dotata, o per altri motivi che comportino indegnità. L’espulsione ha effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

ART. 6*

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Tesoriere (designato all’interno del Consiglio)
  4. c) il Presidente.

ART. 7*

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di maggiore età in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre, per l’approvazione del rendiconto annuale dell’anno precedente, per il bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

  1. a) per decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente;
  2. b) su richiesta scritta, indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ART. 8*

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA 

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un avviso, da diffondere via email, di almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e regolarmente iscritti nel libro dei soci.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita con la presenza dei convenuti.

Essa può deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su proposta del Presidente, per argomenti di particolare importanza. La votazione può essere effettuata a scrutinio segreto o palese. Il Presidente dell’Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti. Il diritto di voto è prerogativa dei soci ordinari e dei soci onorari. La votazione può avvenire anche nella forma della consultazione on line tramite apposito form.

Anche le modifiche allo Statuto vengono votate secondo la medesima procedura sopra riportata.

Le deliberazioni adottate, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria ed è composto da sette persone elette tra i soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo stesso designa il Presidente tra i consiglieri eletti o tra quelli cooptati per l’integrazione del Consiglio stesso. Il Consiglio designa inoltre, al proprio interno, un socio con le funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria, che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i suoi membri possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino alla successiva Assemblea ordinaria. La carica di Consigliere e di Presidente sono gratuite.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno affisse nella sede sociale o conservate in cartella drive dedicata; qualunque socio potrà prenderne visione. 

ART. 11

Il Consiglio Direttivo e il Presidente deliberano a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Potrà inoltre, procedere alle nomine dei dipendenti, collaboratori, istruttori e consulenti determinandone compensi o rimborsi spesa. Gli incarichi di cui sopra possono essere assolti dai componenti del Consiglio medesimo.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

  1. a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;
  2. b) decide sull’attività e sulle iniziative dell’Associazione;
  3. c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei soci almeno un mese prima dell’Assemblea annuale e, almeno quindici giorni prima, vengono affissi nei locali della sede sociale o caricati nell’apposita cartella in drive;
  4. d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  5. e) emette parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. f) prima del 30 ottobre di ogni anno, stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo; in caso di mantenimento della quota uguale all’anno precedente non occorre delibera.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica tre anni e, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, lo sostituisce il Vicepresidente o altra persona designata dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri in carica o tra quelli cooptati per l’integrazione del Consiglio stesso.

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 14

PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. a) quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’adesione, rinnovabile annualmente;
  2. b) contributi volontari, lasciti, donazioni, da parte di terzi o di associati; 
  3. c) entrate derivanti da proprie attività, come previsto all’ART. 2 del presente Statuto;
  4. d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  5. e) sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati.

L’avanzo di gestione viene utilizzato per il sostentamento e la crescita dell’attività sociale e in nessun caso può essere distribuito in modo diretto o indiretto tra i soci.

È altresì vietata la distribuzione di eventuali utili accantonati, fondi e riserve di capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 15

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinando i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo governativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

L’Esercizio sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre; il primo esercizio sociale si chiude il 30/09/2013.

ART. 17

L’Associazione non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi durante l’esercizio delle attività.

ART. 18

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.