Statuto

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ICWA

L’anno duemiladodici il giorno 30 del mese di settembre si sono riuniti i signori:

* Salvi Manuela, nata a Ceprano FR il 03/12/1975 e residente in Formia LT via Madonna di Ponza 8, c.f. : SLV MNL 75T43 C479 G

* Degl’Innocenti Fulvia, nata a La Spezia il 12/09/1966 e residente in Milano via del Fusaro 2, c.f. : DGL FLV 66P52 E463

* Pace Giuseppe, nato a Torino il 08/02/1965 e  residente in San Mauro Torinese TO, via Mezzaluna 51/e , c.f. : PCA GPP 65B08 L219 D

* Cercenà Vanna, nata a Firenze il 21/04/1935 e residente a Montespertoli FI, via Montelupo 77, c.f.: CRC VNN 35D61 D612 A

* Sgardoli Guido, nato a San Donà di Piave VE il 19/10/1965 e residente a Treviso in via 14 Maggio 1944 n. 16, c.f.: SGR GDU 65R19 H823 O

I quali convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1*

Fra i signori Salvi Manuela, Degl’Innocenti Fulvia, Pace Giuseppe, Cercenà Vanna e Sgardoli Guido, è costituita una associazione culturale per la promozione della letteratura per ragazzi in Italia e all’estero, denominata “ASSOCIAZIONE ICWA – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi/ Italian Children’s Writers Association”, con sede legale  in Formia (LT) via Madonna di Ponza n. 8.

ART. 2*

L’Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Essa si propone di favorire in Italia e all’estero la diffusione della letteratura per ragazzi italiana. Lo sviluppo delle attività di promozione sociali del tempo libero, ricreativo e culturale in genere. Si propone di sviluppare il proprio compito educativo favorendo esperienza comunitaria rivolta alla maturazione culturale della persona. Opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sociale, collabora con altre esperienze culturali, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di cultura. Organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni culturali e sociali degli iscritti e degli aderenti. A tal fine l’associazione potrà organizzare corsi di formazione e di perfezionamento, potrà organizzare iniziative di varia natura: contatti con editori stranieri, accordi con gli editori italiani, eventi, conferenze, campagne, eccetera. Potrà aderire ad un’associazione cultural nazionale riconosciuta impegnandosi a rispettare e ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della stessa.

ART. 3*

L’Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai soci fondatori si allega a questo atto con la lettera “A” e ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 4*

Vengono eletti a far parte del Consiglio Direttivo per i primi tre anni, i signori:

– SALVI Manuela              Presidente;

– SGARDOLI Guido           Vice Presidente;

– PACE Giuseppe              Consigliere;

Allegato “ A “

STATUTO

ART. 1*

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita una Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE ICWA”

L’Associazione ha sede in Formia LT in via Madonna di Ponza 8 .

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2*

OGGETTO SOCIALE

L’Associazione è apolitica e non ha fine di lucro.

Essa si organizza strutturalmente come circolo privato e ha per scopi quelli di favorire lo sviluppo delle attività di promozione della lettura e della letteratura per ragazzi attraverso la diffusione e l’esercizio di attività culturali.

Nel conseguire le finalità verso i propi associati l’associazione potrà mettere in atto nei loro confronti tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di bevande e alimenti, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla prestazione alla quale danno diritto. L’associazione pur non avendo fini di lucro potrà svolgere attività commerciale purchè strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’associazione al fine di migliorare lo svolgimento delle attività istituzionale.

Potrà aderire ad un’associazione culturale nazionale riconosciuta impegnandosi a rispettare e ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della stessa.

ART. 3*

SOCI

Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’Associazione stessa, che abbiano la capacità di concorrere alla realizzazione degli scopi statutari e che abbiano pubblicato almeno un libro per ragazzi.

Sono esclusi dall’associazione: coloro che hanno all’attivo solo pubblicazioni a pagamento, nel circuito scolastico o ebook autoprodotti che non abbiano ottenuto particolari riconoscimenti di critica o di pubblico.

La qualità di socio si acquisisce mediante il pagamento della quota annuale di iscrizione il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e tramite una quota contributiva si ha diritto all’uso dei locali messi a disposizione dall’Associazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento dell’Associazione che i predetti soci sono tenuti a rispettare.

La qualità di socio non è trasmissibile mediante trasferimento della quota o contributo associativo.

Il socio decade automaticamente, perdendo con ciò il diritto di partecipare all’assemblea, se non rinnova entro il termine stabilito la quota annuale ad esso spettante. La qualifica di socio può venir meno, altresì, per i seguenti motivi:

– non ottemperanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;

– per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; l’espulsione ha effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

ART. 4*

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a)      soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’associazione con diritto di voto.

b)      Soci ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione all’Associazione, la cui domanda venga accettata dal presidente.

ART. 5*

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

ART. 6*

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di maggiore età in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea viene convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro il 31 ottobre, per l’approvazione del rendiconto annuale dell’anno precedente, per il bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a)      per decisione del consiglio direttivo;

b)      su richiesta, scritta indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.

ART. 7*

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso, da affiggersi nei locali della sede sociale o da diffondere via email, di almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

ART. 8*

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e regolarmente iscritti nel libro dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei convenuti.

Essa può deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei voti espressi.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

ART. 9*

Le deliberazioni adottate, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 10*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria è composto da cinque persone scelte tra i soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo stesso designa il presidente tra i consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i suoi membri possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di Consigliere è gratuita.

ART. 11*

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno affisse nella sede sociale; qualunque socio ne potrà prendere visione previa richiesta al Presidente.

ART. 12*

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Potrà inoltre, procedere alle nomine dei dipendenti, collaboratori, istruttori e consulenti determinandone compensi e o rimborsi spesa, gli incarichi di cui sopra possono essere assolti dai componenti del consiglio medesimo.

ART. 13*

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;

b) decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione;

c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea dei soci almeno un mese prima dell’assemblea annuale, , e almeno quindici giorni prima vengono affissi nei locali della sede sociale;

d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

e) emettere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

f)  prima del 30 settembre di ogni anno, stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo.

ART. 14*

IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel proprio ambito e dura in carica per tre anni e, comunque, fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, lo sostituisce il vicepresidente.

Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente svolge anche la funzione di tesoriere, gestendo tutti i fondi dell’associazione comunque ad essa pervenuti.

ART. 15*

PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’adesione;

b) quote contributive mensili o annuali di associazione, da stabilirsi annualmente dal consiglio direttivo;

c) contributi volontari, lasciti, donazioni, da parte di terzi o di associati;

d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità accedenti quelle del bilancio ordinario;

e) sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati.

L’avanzo di gestione viene utilizzato per il sostentamento e la crescita dell’attività sociale ed in nessun caso può essere distribuito in modo diretto o indiretto tra i soci.

È altresì vietata la distribuzione di eventuali utili accantonati, fondi, e riserve di capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16*

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinando i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo governativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17*

L’Esercizio sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre; il primo esercizio sociale si chiude il 30/09/2013.

ART. 18*

L’Associazione non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi durante l’esercizio delle attività.

ART. 19*

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.